Art. 46.
(Servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

      1. Presso i valichi di frontiera nei quali si registra un maggiore numero di ingressi di cittadini e cittadine stranieri o comunque presso i valichi di frontiera particolarmente sensibili, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, attiva strutture finalizzate al soccorso e all'orientamento dei cittadini e delle cittadine stranieri in condizioni di bisogno, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 43, commi 2 e 3. Le organizzazioni di cui al medesimo articolo 43, commi 2 e 3, possono altresì prendere autonomamente contatto con i cittadini e le cittadine stranieri.
      2. In caso di particolare bisogno determinato da afflussi straordinari di cittadini stranieri, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, può disporre l'allestimento delle strutture di cui al comma 1 anche in località diverse dalle zone di frontiera, presso le quali disporre il trasferimento dei cittadini e delle cittadine stranieri ad opera della polizia di frontiera.
      3. Le strutture di soccorso e di assistenza di cui al comma 1 del presente articolo erogano ai cittadini e alle cittadine

 

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stranieri appositi servizi finalizzati a fornire informazioni e assistenza sulle modalità di ingresso legale in Italia, di presentazione della domanda di asilo e sull'accesso ai programmi di ritorno concordato di cui all'articolo 42. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 43, commi 2 e 3.
      4. L'erogazione delle prestazioni sanitarie e gli interventi di igiene pubblica e di profilassi, nonché la vigilanza sanitaria nelle strutture di soccorso e di assistenza di cui al comma 1 sono assicurati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
      5. I cittadini e le cittadine stranieri trovati ai valichi di frontiera privi dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso e il soggiorno in Italia, per i quali non possono essere disposti l'espulsione o il respingimento, in ragione della necessità di fornire loro cure mediche, ovvero per l'esigenza di disporre ulteriori accertamenti sulla loro identità e nazionalità, ovvero per la verifica della sussistenza delle eventuali condizioni di divieto di espulsione e di respingimento di cui all'articolo 41, ovvero per garantire l'espletamento degli atti relativi all'accesso alla procedura di asilo o di rifugio o di protezione umanitaria o sussidiaria, sono ospitati per il tempo strettamente necessario, e comunque per un periodo non superiore a quindici giorni, presso le strutture di soccorso e di assistenza di cui al comma 1 del presente articolo.
      6. Il servizio di frontiera procede all'identificazione del cittadino e della cittadina stranieri e agli accertamenti relativi al loro status. Il cittadino e la cittadina stranieri possono allontanarsi dalla struttura di soccorso e di assistenza di cui al comma 1, ma sono tenuti all'obbligo di presenza nella struttura medesima in determinate ore della giornata, da stabilire anche in relazione alle specifiche esigenze del cittadino e della cittadina stranieri. Il cittadino e la cittadina stranieri possono aderire ai programmi di ritorno concordato di cui all'articolo 42, ovvero richiedere,
 

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sussistendone i requisiti, il rilascio di un permesso di soggiorno ad personam ai sensi dell'articolo 32.
      7. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, dell'obbligo di presenza di cui al comma 6, il servizio di frontiera propone l'espulsione del cittadino e della cittadina stranieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47. Il questore può disporre l'applicazione della misura del fermo di polizia, ai sensi delle disposizioni del citato articolo 47, comma 18.
      8. Ai cittadini e alla cittadine stranieri ospitati nelle strutture di soccorso e di assistenza di cui al comma 1 sono garantite adeguate informazioni e assistenza legale, nonché la libertà di comunicazione anche telefonica con l'esterno e la possibilità di contattare legali, enti e associazioni di tutela.